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Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale (DPC e DPI)

Per Informazioni e Preventivo Gratuito

Il testo unico sulla sicurezza dei lavoratori ( D.Lgs 81/08) impone, a qualsiasi tipo di impresa o azienda, il possedimento e la revisione periodica di mezzi di protezione individuale e collettiva. Per una visione completa di quello che sancisce il decreto in questione per i datori di lavoro, per approfondimenti dettagliati rimandiamo la lettura sul sito di Corso RSPP Roma.

Cosa Sono i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC)?

I dispositivi di protezione collettiva (DPC), regolati dal d.lgs 81/8 0 agli art. 15.75 e 111, sono tutte le misure di sicurezza e prevenzione attuate per la salvaguardia dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva, quindi, sono volti all’eliminare il pericolo dalla fonte. Nonostante questo non hanno requisiti rigidi stabiliti per legge, basta un’idoneità che varia dal tipo di dispositivo, ma la regolamentazione comunque sancisce che in caso di infortunio sul lavoro, dovuto alla mancanza o all’inadeguatezza dei DPC, la colpa sarà a carico del datore di Lavoro. La legge sulla salute e sicurezza sul lavoro, inoltre, obbliga la priorità dei DPC rispetto alle attrezzature di protezione individuale.

I dispositivi per proteggere i dipendenti si dividono in due categorie:

  • Per la prevenzione e sicurezza localizzata;
  • Per la prevenzione e sicurezza generale.

Ci sono molti dispositivi per garantire la sicurezza o la salute durante il lavoro, alcuni degli accessori destinati a tale scopo sono:

  • le porte tagliafuoco;
  • sistemi di sterilizzazione;
  • rilevatore di incendio;
  • parapetti provvisori per i lavori di edilizia;
  • reti di sicurezza (soprattutto nei lavori di edilizia);
  • dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori (come le cappe da cucina o le cappe che aspirano i vapori nei laboratori, cappe di sicurezza microbiologica o chimico biologico);
  • ponteggi;
  • corrimano delle scale;
  • depuratore d’aria;
  • sistemi di ricambio dell’aria;
  • sistemi di schermatura radiazioni;

I vantaggi di questi mezzi di protezione collettiva derivano dall’alto grado di prevenzione e protezione del lavoratore allo scopo di proteggerlo e dal fatto che non c’è quasi mai bisogno di una formazione per utilizzarli, sono economici data la durata nel tempo e non richiedono particolare manutenzione.

Lo sapevi che negli ultimi anni, per via dell’emergenza covid, anche le mascherine sono entrate a fare parte dei DPC?

Cosa Sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore, ogni complemento o accessorio tanto dal lavoratore allo scopo di garantirne la sicurezza sul lavoro è da considerarsi un DPI.

Il testo unico per la sicurezza sul lavoro li definisce in questo modo:

“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

Come detto precedentemente i DPI devono essere integrati solo nel momento in cui non bastano i DPC, per via del lavoro svolto, sono suddivisi in tre categorie e per quale parte del corpo sono destinati a proteggere.

Secondo l’allegato VIII del D.Lgs 81/08 le categorie sono queste:

  • DPI per le vie respiratorie;
  • DPI per la testa;
  • DPI per la pelle;
  • DPI per occhi e viso;
  • DPI per l’udito;
  • DPI per mani e braccia;
  • DPI per tronco e addome;
  • DPI per piedi e gambe;
  • DPI per l’intero corpo;
  • indumenti di protezione;

Teniamo presente che i requisiti dei dpi sono uguali per ogni categoria che andremo ad attenzionare successivamente.

I requisiti dei dispositivi di sicurezza:

  • non devono essere rischiosi per il lavoratore o provocare fastidi;
  • essere adeguati ai rischi da prevenire;
  • essere conformi al luogo di lavoro;
  • devono adeguarsi al sistema di lavoro;
  • essere ergonomici;
  • essere conformi alle norme in vigore;
  • devono essere tra loro compatibili se c’è l’uso simultaneo di più DPI;
  • essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
  • essere composti di materiali senza effetti nocivi per l’igiene o per la salute di chi le usa;
  • essere leggeri senza diminuire la solidità di costruzione e la loro efficacia;
  • devono essere resistenti ai fattori ambientali inerenti alle condizioni di impiego;
  • non devono avere asperità, spigoli vivi, sporgenze al fine di non provocare una irritazione eccessiva o ferite.

Ogni dispositivo di protezione individuale fa parte delle tre categorie che andremo ad attenzionare.

I DPI possono essere classificati in:

Categoria I:

Sono i dpi per attività in ambienti non particolarmente ostili e DPI destinati a salvaguardare il dipendente da rischi e danni fisici di lieve entità, quindi sono DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo. Sono di semplice progettazione ma nonostante questo devono avere la dichiarazione di conformità fornita dal produttore e la marcatura CE. Inoltre è consentito direttamente al lavoratore quali sono i dispositivi e il livello di protezione necessario.

Gli elementi di valutazione che ci dicono quale DPI va nella prima categoria sono:

  • lesioni superficiali meccaniche;
  • lesioni da raggi solari
  • contatto con oggetti non più caldi di 50°C;
  • lesioni da prodotti pe la pulizia facilmente reversibili;
  • vibrazioni o urti che anche se lievi possono essere nocivi per gli organi vitali;
  • fenomeni atmosferici non estremi durante l’attività lavorativa.

Tra gli esempi di dpi di prima categoria troviamo:

  • Protezioni del capo: copricapo leggeri progettati appositamente per la protezione della testa;
  • vestiario protettivo, ad esempio indumenti o accessori per la protezione del corpo dalle condizioni atmosferiche, dagli incidenti meccanici superficiali o da rischio di contatto con oggetti che non superano i 50°C;
  • protezione per gli occhi come maschere ed occhiali per il nuoto o da sub, protezioni progettate per difendere l’occhio dalla luce del sole, o da sci includendo quelli correttivi;
  • protezione delle mani e delle braccia, possono essere removibili o meno e possono essere guanti per difendere dall’azione lieve degli agenti per la pulizia, dal caldo non sempre superiore alla gradazione citata o dal freddo estremo o da rischi meccanici superficiali;
  • Protezione dei piedi e gambe con funzione antiscivolo come ad esempio i dispositivi o gli accessori per lo sport. anche questi possono essere fissi o staccabili e sono progettati per proteggere da urti e vibrazioni che non interessano zone vitali del corpo e i danni non sono permanenti, offrono inoltre una protezione da condizioni atmosferiche non estreme.

Categoria II:

I DPI conformi ai requisiti di questa categoria, non appartengono ne alla prima e ne alla terza categoria, ma come gli altri devono essere provvisti di certificazione DPI seconda categoria CE data da un organismo di controllo, dichiarazione di conformità CE del costruttore e marcatura CE sia sul prodotto che sull’imballaggio.

Il dispositivo di protezione individuale deve proteggere il lavoratore da:

  • danni acustici causati da utensili pneumatici, o accusati dal personale a terra negli aeroporti, o di chi fa lavori di legname;
  • danni oculari dovuti ad un lavoro di saldatura o scalpellatura, oppure alla lavorazione di pietre, all’utilizzo di pompe a getto liquido o alla manipolazione di masse incandescenti fuse;
  • danni da vibrazioni o urti, ma anche da perforazioni, comunque danni da lavori stradali, nei cantieri edili su impalcature o ponti d’acciaio, nei laminatoi, nelle gru, negli altiforni, nei lavori elle cave, di manutenzione, agroforestali o nella manipolazione di blocchi di carni surgelate;

La scelta dei DPI, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della seconda categoria è molto vasta:

  • elmetti per la protezione della testa, compresi quelli sportivi, progettati per essere usati in ambienti con aria ad una temperatura di 100 o più gradi, dove magari sono fiamme, radiazioni IR o rischi elettrici;
  • qualsiasi dispositivo per la protezione dell’orecchio, sia da indossare che da inserire;
  • qualsiasi tipologia di protezione per gli occhi con inclusi i filtri, tranne quelli nelle altre categorie;
  • indumenti o accessori fissi o meno che servono per proteggere da rischi di media entità, o sportivi come mute da sub o da sci d’acqua, giubbotti antiproiettili per le guardie private;
  • indumenti per la mano o solo per le dita, per il palmo o guanti da sub;
  • dpi utilizzati per piedi e gambe come scarponi, scarpe basse, stivali di sicurezza, stivali e sopra stivali di protezione contro le vibrazioni, scarpe e soprascarpe con suola anticalore o anti-perforazione, stivali e sopra stivali di protezione contro il freddo o da utilizzare in ambienti atex ( un impianto o di un’area di lavoro dove è stata computata o valutata la probabile presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva) contro l’elettricità statica;
  • dispositivi per prevenire l’annegamento come corsetti galleggianti, galleggianti gonfiabili, ramponi da ghiaccio, corde e altri dispositivi in caso di caduta in luoghi ghiacciati;
  • prodotti per proteggere da vibrazioni, rischi derivanti dall’impatto con altre persone o dalla caduta mentre si praticano attività sportive, effetti della forza di gravità;
  • accessori o indumenti per l’alta visibilità come i giubbotti con bande rifrangenti.

Categoria III:

I DPI di terza categoria, al contrario della altre due categorie, non hanno protezione limitata e agiscono da prevenzione contro la gravi danni derivati dalla mansione specifica del dipendente. L’ utilizzo dei DPI di terza categoria in alcuni ambiti è obbligatorio, ma come riferito dal testo unico, in altri casi è a discrezione del datore di lavoro o addirittura del dipendente scegliere di usarli o meno.

I dispositivi della terza categoria devono avere propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti:

  • carenza di ossigeno;
  • agenti biologici particolarmente dannosi;
  • radiazioni ionizzanti;
  • cadute ad alta quota;
  • scosse elettriche;
  • sostanze o miscele nocive per la salute;
  • ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura di almeno 100°C;
  • ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili ad una temperatura inferiore o pari a 50°C;
  • tagli da seghe a catena portatili;
  • ferite da coltello o da proiettile;
  • getti ad elevata pressione;
  • annegamento;
  • rumori altamente dannosi.

I DPI specificamente destinati a proteggere la sicurezza in questi casi sono:

  • gli elmetti, quelli più diffusi dal momento che sono previsti in molti ambiti lavorativi, che devono proteggere la testa dalla cadute e dai materiali che possono cadere dall’alto. Quelli omologati hanno il gancio di sicurezza sotto il mento per evitare la caduta e alcuni anche la visiera in protezione degli occhi e dispositivi autoprotettivi per proteggere l’apparato uditivo, o anche apparecchi di protezione respiratoria filtranti;
  • gli autorespiratori per proteggere le vie respiratorie da lesioni o patologie. Vengono indossati durante lavori in ambienti dove c’è una notevole contaminazione da inquinanti o carenza d’ossigeno, o ad elevato rischio incendio, per lavorazioni in impianti chimici o anche per le operazioni di soccorso in questi ambienti di lavoro;
  • le imbracature, utili per i lavori in alta quota, devono avere un ancoraggio stabile per lavorare in sicurezza e muoversi comodamente, dal momento che sono progettate in modo da lasciare liberi i movimenti. Le più utilizzate sono quelle con ancoraggio sul retro e doppia asola inguinale.

I DPI di terza categoria, come stabilito dall’art. 77 del D.Lgs 81/08, hanno bisogno di una formazione dei lavoratori per essere utilizzati correttamente, anche per come indossarli o effettuare pulizia e manutenzione, ma anche per capire quando è necessario sostituirli.

La manutenzione, la riparazione e l’ispezione periodica di ogni DPI è regolamentata dalla norma EN 365 e consistono in:

  • la manutenzione necessaria per garantire una condizione perfetta del dispositivo per il funzionamento, tramite azioni preventive come un immagazzinamento adeguato e la pulizia. Questa parte può essere svolta dal lavoratore che si attiene alle istruzioni date dalla nota informativa;
  • la riparazione, che va eseguita se ci sono evidenti malfunzionamenti che non permettono il mantenere in efficienza i DPI, solo da persone competenti e autorizzate dal fabbricante e che seguono le sue istruzioni;
  • l’ ispezione periodica, deve avvenire almeno ogni anno e va eseguita tramite un controllo per accertare se ci siano difetti. Deve essere fatta solo da personale competente e tramite procedure indicate dal fabbricante.

Sono esclusi dalla classificazione dei DPI del testo unico:

  • i DPI forniti alle forze di polizia o alle forze armate;
  • i dispositivi per uso privato contro calore, acqua, umidità;
  • i dispositivi di autodifesa in caso di aggressione;
  • i caschi o le visiere per veicoli a motore a due o tre ruote;
  • indumenti di lavoro ordinari.